Quando ci apprestiamo ad acquistare la nostra abitazione in cui costruire una famiglia una tappa fondamentale è rappresentata dalla stipulazione del mutuo.
Questo istituto giuridico, disciplinato a partire dall’articolo 1813 del codice civile, è un vero e proprio contratto con ciò una parte, definita mutuante, consegna ad un’altra parte, definita mutuatario, una determinata quantità di denaro, con l’impegno di restituzione della somma consegnata a cui vanno aggiunti gli interessi corrispondenti. Fondamentalmente quest’ultimi rappresentano il prezzo del contratto e ovviamente vanno restituiti in tempi e con modalità definite nel contratto stesso. Il mutuo immobiliare in via ordinaria viene stipulato tra un istituto bancario e un privato interessato ad acquisire un’abitazione o, in alternativa, a ristrutturare un’abitazione di cui è già proprietario. Gli elementi essenziali di questo contratto sono: la somma consegnata (oggetto del contratto), la rata, la durata del contratto e il tasso d’interesse applicato. Qualora il contratto sia manchevole di taluno di questi elementi è da considerarsi nullo (ciò significa che non produce i suoi effetti sin dall’origine). Affinchè il consumatore, spesso poco avvezzo al linguaggio giuridico-economico, non incomba in spiacevoli inconvenienti relativi all’esecuzione del contratto, il Codice del Consumo stabilisce che l’istituto erogante debba preliminarmente fornire agli interessati un foglio informativo con l’indicazione delle principali caratteristiche del mutuo e la specificazione delle clausole più rilevanti che regolano lo stesso.
Prima di concedere un mutuo l’istituto erogante solitamente svolge un’istruttoria finalizzata ad accertare l’affidabilità economico-finanziaria della parte contraente, che a tal fine dovrà presentare una serie di documenti, in primis la dichiarazione dei redditi; inoltre spesso l’istituto erogante, per incrementare e rendere più consistenti le proprie tutele contrattuali, richiede alla parte contraente delle garanzie, tra le quali spicca l’ipoteca, concessa con atto pubblico o scrittura privata autenticata contestuale alla stipulazione del contratto definitivo.
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